Sentenza storica della seconda sezione del Tar di Catania che rigetta “definitivamente” il ricorso della Società Le Torrette srl contro la delibera del Comune di Belpasso che si era opposto alla realizzazione di un centro commerciale in zona C (zona di espansione). Storica sentenza che spiana la strada a ventuno associazioni le quali, nella stessa zona (contrada Gattaino), reclamano da anni l’istituzione del Parco delle Torrette.
Non solo: il Tribunale amministrativo regionale (presidente Francesco Brugaletta, consiglieri Federica Cabrini –estensore- e Agnese Anna Barone) “condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune” nella misura di mille Euro.
Sentenza storica per la quale a Belpasso c’è chi tira un sospiro di sollievo per la paventata cementificazione (a proposito: resta in piedi la possibilità che nella stessa zona possano sorgere comunque delle palazzine, come da piano di lottizzazione votato nel 2010 dal Consiglio comunale) e chi non è certamente soddisfatto.
Il ricorso, come detto, era stato presentato dalla Società le Torrette srl contro la delibera 49/2018, con la quale il Consiglio comunale di Belpasso aveva rigettato l’istanza di “assentire una variante ad un piano di lottizzazione per la realizzazione di un “centro commerciale” di media struttura (così lo fefinisce il Tar) “da costruire e poi vendere alla società Eurospin Spa”.
Nel verdetto viene ricordato che la società ricorrente (Le Torrette srl) è proprietaria di un vasto terreno sito in Belpasso, tra la XII traversa e la via VIII Retta Levante , ricadente in zona C1 del Piano regolatore generale, ed è titolare di un piano di lottizzazione approvato 19 anni fa per la realizzazione di un complesso edilizio ad uso residenziale composto da 32 unità abitative e relative opere di urbanizzazione. La stessa società Le Torrette srl, nel 2012 otteneva la concessione edilizia, mentre nel 2017 “stipulava con Eurospin Sicilia Spa un contratto preliminare di compravendita, condizionato al rilascio del titolo edilizio per la realizzazione di un centro commerciale”. Nel maggio dello stesso anno, la stessa società presentava istanza per il rilascio di una variante al Piano di lottizzazione per la realizzazione della struttura commerciale al posto di una parte degli edifici residenziali, variante che veniva approvata a luglio dalla Regione Sicilia, con il parere favorevole, fra gli altri, della Sovrintendenza ai Beni culturali e ambientali di Catania e del Genio civile, nonché del responsabile del settore urbanistica del Comune di Belpasso.
Lo stesso provvedimento, tuttavia, il 26 aprile 2018, veniva bocciato dal Consiglio comunale di Belpasso “con 10 voti contrari, 3 astenuti e 7 assenti”, fa rilevare il Tar.
Senonché, pochi mesi dopo, il Tar annullava la delibera per “difetto di motivazione, facendo però salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione comunale”.
Di nuovo un altro pronunciamento del Consiglio comunale che, il 19 ottobre 2018, rigettava ancora la proposta con undici voti contrari, due favorevoli e due assenti.
A quel punto la società Le Torrette srl non se ne sta con le mani in mano e presenta un nuovo ricorso al Tar contro la delibera parlando di “illogicità, travisamento dei presupposti e difetto di motivazione”, “violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione”, “contraddittorietà tra atti dell’ente ed eccesso di potere per sviamento”, “violazione dell’art 97 della Costituzione, attesto che il progetto presentato è conforme al Prg e quindi – insiste la società – doveva essere approvato necessariamente entro 90 giorni dalla sua presentazione”. Nello stesso atto, la società presentava anche istanza risarcitoria “per il danno da ritardo nell’approvazione della proposta progettuale” (presentata il 23 maggio 2017 e discussa il 26 aprile 2018).
Dopo avere ascoltato le parti e trattato l’oggetto del ricorso, il Collegio adesso stabilisce – testuale – che lo stesso è “infondato”, poiché “contrariamente a quanto prospettato, l’approvazione del piano di lottizzazione non è un atto dovuto, anche se il progetto sia conforme al piano regolatore generale, ma costituisce comunque espressione di potere discrezionale dell’autorità chiamata a valutare l’opportunità di dare attuazione allo strumento urbanistico generale, essendovi negli strumenti attuativi un rapporto di necessaria compatibilità, ma non di formale coincidenza”.
In poche parole – chiarisce il Tar – “il Consiglio comunale, nell’esercizio delle funzioni attribuite dall’art. 14 l.r. n. 71/1978, esercita pur sempre poteri di pianificazione del territorio comunale”, nel senso che “al Consiglio comunale va riconosciuto ampio potere discrezionale nella valutazione delle soluzioni proposte”.
Nella sentenza, inoltre, si fa riferimento alla delibera del Consiglio comunale che il 6 novembre 2015 “ha approvato le direttive generali del Prg, “intendendo imprimere nella zona di cui trattasi, denominata Le Torrette, una forte connotazione di tipo naturalistico ed aggregativo, preservandone le tipicità morfologiche e pensando di adibirla a parco (ovviamente ad eccezione della porzione interessata dal piano di lottizzazione già approvato)”.
Stessa intenzione, seguita il Tar, il Consiglio comunale la mostrava il 15 giugno 2017, quando approvava lo schema di massima del Prg “confermando la chiara volontà di valorizzare ed implementare le aree destinate a verde pubblico e di realizzare il Parco delle Torrette”.
Dice proprio così il Tar di Catania, attualizzando ulteriormente un argomento che lo scorso sabato 1 giugno ha avuto il suo culmine (con striscia polemica da parte di alcuni proprietari che hanno recintato i loro terreni) con la “Passeggiata fra le torrette” e il convegno “La Belpasso che sogniamo”, eventi organizzati dalle ventuno associazioni che da anni si battono per l’istituzione del parco.
Il Tar – nella sentenza – riporta ampi stralci delle deliberazioni del civico consesso belpassese in merito alla volontà di istituire questo polmone verde in contrada Gattaino.
“Ad avviso del Collegio – si legge ancora – è evidente che il provvedimento impugnato è del tutto scevro dai vizi denunciati”, sia per la “discrezionalità” dell’ente pubblico in tale materia, sia per “l’ampia e congrua motivazione correlata alle specifiche scelte urbanistiche del Consiglio comunale… in ordine all’assetto da imprimere in concreto alla porzione di territorio di cui trattasi, scelte ribadite in sede di voto sulla variante al Piano di lottizzazione”.
Il Tar giudica “infondata” anche la “pretesa risarcitoria”, in quanto “non si vede nemmeno quale sia il danno ingiusto che il ritardo nella decisione del Consiglio comunale possa aver causato”. Anzi, e qui il Tribunale amministrativo fa un affondo, “è stata l’improvvida condotta della parte ricorrente ad esporla al rischio di danni nel momento in cui ha stipulato (23 marco 2017) un contratto con la società Eurospin Sicilia Spa, per la costruzione e la vendita del centro commerciale”, addirittura “ancor prima di avere finanche presentato (23 maggio 2017) l’istanza per l’approvazione della variante al piano di lottizzazione, nonostante la discrezionalità dei poteri del Consiglio”.
Decisamente una sentenza storica per Belpasso, che, secondo uno studio pubblicato nei giorni scorsi dal quotidiano la Repubblica, risulta il primo comune della provincia di Catania per abusivismo edilizio (con 231mila metri cubi di cemento), seguito da Catania, Paternò, Misterbianco e Biancavilla.
Una sentenza storica che potrebbe fare da preludio ad altre notizie clamorose. Inutile dire che ieri c’è stata gente che a Belpasso ha brindato.
Luciano Mirone
Forse ci sarà un ricorso al CGA.
Ma già ora il Parco delle Torrette può essere istituito nell’area restante con un atto formale.