“Stefano Cucchi, vivendo sino alla sera del 15 ottobre del 2009, in una condizione di sostanziale benessere, se non avesse subito un evento traumatico, nella sala adibita a fotosegnalamento nella caserma Casilina, non avrebbe sofferto di molteplici e gravi lesioni, con l’instaurarsi di accertate patologie che hanno portato al suo ricovero e da lì a quel progressivo aggravarsi delle sue condizioni che lo hanno condotto alla morte”.

E’ quanto scrivono i giudici della Corte d’Assise di Roma nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 14 novembre hanno condannato i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro a 12 anni per omicidio preterintenzionale per la morte di Stefano Cucchi, il geometra 31enne arrestato il 15 ottobre del 2009 per droga e deceduto una settimana dopo all’ospedale Sandro Pertini di Roma. Al processo sono stati condannati inoltre a 3 anni e 8 mesi il maresciallo Roberto Mandolini e a 2 anni e mezzo Tedesco, entrambi per l’accusa di falso.

“L’istruttoria dibattimentale – scrivono i giudici – ha consentito di raggiungere delle indubitabili certezze: a seguito dell’arresto di Stefano Cucchi e in particolare in sede di permanenza nella sala adibita a fotosegnalamento presso la compagnia Casilina si è verificato un evento traumatico ai suoi danni; a seguito e in ragione di detto evento egli ha subito varie lesioni tali da necessitare con urgenza il ricovero in ambiente ospedaliero”. “Una catena causale – si legge – che parte, dunque, da un’azione palesemente dolosa illecita che ha costituito la causa prima di un’evoluzione patologica alla fine letale”.

Per i giudici si tratta di “uno schema che, così, corrisponde perfettamente alla previsione normativa in tema di nesso di casualità tra condotta illecita ed evento e che, d’altra parte, rende chiara la differenza tra la mera causalità biologica, secondo la quale nessuna delle singole lesioni subite da Cucchi sarebbe stata idonea a cagionare la morte, e la causalità giuridico penale, nel rispetto della quale il nesso di causalità sussiste se quelle lesioni, conseguenza di condotta delittuosa, siano state tali da innescare una serie di eventi terminati con la morte, così come si è verificato nel caso in esame”.

“E’ assolutamente fondata e condivisibile la prospettazione medico legale che ha ricondotto il meccanismo causale della morte di Stefano Cucchi a una concatenazione polifattoriale – sottolineano i giudici – in cui essenziale, se non unico, è risultato un riflesso vagale connesso alla vescica neugenica originata dalla lesione in S4 tale da determinare un’aritmia letale”. I giudici sottolineano “l’inconsistenza della tesi della morte per Sudep (morte improvvisa per epilessia da pazienti in buono stato di salute, ndr), mera ipotesi non suffragata, anzi smentita, da alcuna evidenza clinica”.

Nella foto: Stefano Cucchi da vivo e da morto

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